Corte costituzionale
Ordinanza n. 750/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 750
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 750/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:750
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge n. 808 del 25 ottobre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 14184
Ai fini della immissione in ruolo del personale precario universitario, non docente, l'art. 11, secondo comma, L.n. 808 del 1977, nel disporre che l'inquadramento avvenga nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale stesso fu originariamente assunto, non esclude che, in caso di piu' assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi "originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purche' sussista il prescritto presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per 18 mesi, anche non continuativi. (Manifesta inammibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione al caso concreto - comunque risolvibile in base alla prospettata interpretazione normativa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della L. 25 ottobre 1977, n. 808, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25 ottobre 1977, n. 808 ("Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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