Corte costituzionale

Ordinanza n. 750/1988

Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 750

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
750/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:750

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, legge n. 808 del 25 ottobre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 14184

Ai fini della immissione in ruolo del personale precario universitario, non docente, l'art. 11, secondo comma, L.n. 808 del 1977, nel disporre che l'inquadramento avvenga nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale stesso fu originariamente assunto, non esclude che, in caso di piu' assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi "originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purche' sussista il prescritto presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per 18 mesi, anche non continuativi. (Manifesta inammibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione al caso concreto - comunque risolvibile in base alla prospettata interpretazione normativa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della L. 25 ottobre 1977, n. 808, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25 ottobre 1977, n. 808 ("Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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