Corte costituzionale

Ordinanza n. 725/1988

Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 725

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
725/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:725

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 1, legge n. 392 del 27 giugno 1978
  • art. 69, comma 7, legge n. 392 del 27 giugno 1978

Parametri

Massime

Massima n. 13262

E` manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 69, comma primo e settimo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non prevede a favore del conduttore il diritto ad una indennita` per l'avviamento, nel caso di cessazione del contratto alla data di scadenza convenzionale. - cfr. SS.nn. 118/1983, 89/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma primo e settimo, della legge 27 luglio 1978 n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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