Corte costituzionale
Ordinanza n. 725/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 725
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 725/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:725
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 1, legge n. 392 del 27 giugno 1978
- art. 69, comma 7, legge n. 392 del 27 giugno 1978
Parametri
Massime
Massima n. 13262
E` manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 69, comma primo e settimo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non prevede a favore del conduttore il diritto ad una indennita` per l'avviamento, nel caso di cessazione del contratto alla data di scadenza convenzionale. - cfr. SS.nn. 118/1983, 89/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma primo e settimo, della legge 27 luglio 1978 n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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