Corte costituzionale
Ordinanza n. 713/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 713
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 713/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:713
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 90 del 6 dicembre 1982
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 67 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 15637
Il principio della irretroattivita' della legge, sancito dall'art. 11, disp. prel. cod. civ., non puo' assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello assunto per il legislatore statale. E' pertanto possibile anche per il legislatore regionale l'emanazione di norme aventi efficacia retroattiva, tranne che in materia penale - estranea comunque alla competenza delle regioni - non rilevando, al riguardo, il caso in cui la normativa in questione venga ad incidere su effetti gia' prodotti dalla legislazione statale e, conseguentemente, si ponga in contrasto con il diverso principio "dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3, della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, denunziati - per violazione dell'art. 117, Cost.- nella parte in cui dispongono una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale, anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore). - S. nn. 23/1967, 23/1978, 91/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, (Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51) e 3 della legge regionale della Toscana 6 dicembre 1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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