Corte costituzionale
Ordinanza n. 711/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 711
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 711/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:711
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 2, legge n. 379 del 11 aprile 1955
- art. 27, comma 1, legge n. 965 del 26 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 13384
La disciplina pensionistica di guerra ha natura essenzialmente risarcitoria ed e' pertanto informata a criteri diversi da quelli alla base del regime pensionistico ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955 n. 379).
Massima n. 13385
L'inabilita' a proficuo lavoro dell'orfano sussistente alla data del decesso del dante causa configura uno stato di bisogno direttamente determinato dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto, mentre l'inabilita' sopravvenuta al decesso del dante causa configura uno stato di bisogno esclusivamente dipendente dalla causa invalidante e quindi sfornito di collegamento causale e temporale con la morte del familiare; la differente valutazione delle fattispecie, ai fini del diritto al trattamento di reversibilita', trova razionale giustificazione nella diversita' delle situazioni comparate (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379). - cfr. S. n. 142/1984.
Massima n. 13386
L'art. 27 della legge n. 965 del 1965 detta una norma transitoria che ha specificio riguardo alla peculiare situazione dei figli dei dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, e che pertanto non viola il generale princi'pio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, primo comma, legge 26 luglio 1965, n. 965).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma secondo, legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 27, comma primo, legge 26 luglio 1965, n. 965, (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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