Corte costituzionale

Ordinanza n. 711/1988

Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 711

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
711/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:711

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, comma 2, legge n. 379 del 11 aprile 1955
  • art. 27, comma 1, legge n. 965 del 26 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 13384

La disciplina pensionistica di guerra ha natura essenzialmente risarcitoria ed e' pertanto informata a criteri diversi da quelli alla base del regime pensionistico ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955 n. 379).

Massima n. 13385

L'inabilita' a proficuo lavoro dell'orfano sussistente alla data del decesso del dante causa configura uno stato di bisogno direttamente determinato dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto, mentre l'inabilita' sopravvenuta al decesso del dante causa configura uno stato di bisogno esclusivamente dipendente dalla causa invalidante e quindi sfornito di collegamento causale e temporale con la morte del familiare; la differente valutazione delle fattispecie, ai fini del diritto al trattamento di reversibilita', trova razionale giustificazione nella diversita' delle situazioni comparate (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379). - cfr. S. n. 142/1984.

Massima n. 13386

L'art. 27 della legge n. 965 del 1965 detta una norma transitoria che ha specificio riguardo alla peculiare situazione dei figli dei dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, e che pertanto non viola il generale princi'pio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, primo comma, legge 26 luglio 1965, n. 965).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma secondo, legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 27, comma primo, legge 26 luglio 1965, n. 965, (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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