Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
70/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 270 del 14 giugno 1974

Parametri

Massime

Massima n. 10244

Ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale d'affranco) non e` utilizzabile la disciplina stabilita per l'espropriazione per pubblica utilita`, in quanto l'istituto dell'enfiteusi ha fonte contrattuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 legge 14 giugno 1974, n. 270, in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost.). - cfr. sent.n. 246/1984 e 53/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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