Corte costituzionale
Ordinanza n. 70/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 70/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 270 del 14 giugno 1974
Parametri
Massime
Massima n. 10244
Ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale d'affranco) non e` utilizzabile la disciplina stabilita per l'espropriazione per pubblica utilita`, in quanto l'istituto dell'enfiteusi ha fonte contrattuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 legge 14 giugno 1974, n. 270, in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost.). - cfr. sent.n. 246/1984 e 53/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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