Corte costituzionale

Ordinanza n. 684/1988

Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 684

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
684/1988
Data di deposito
16 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:684

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13149

E' manifestamente inammissibile, in quanto concernente una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di costituzionalita' - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti. - cfr. S. n. 557/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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