Corte costituzionale
Ordinanza n. 684/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 684
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 684/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:684
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13149
E' manifestamente inammissibile, in quanto concernente una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di costituzionalita' - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti. - cfr. S. n. 557/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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