Corte costituzionale
Ordinanza n. 674/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 674
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 674/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:674
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, punto 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 13141
I criteri limitativi previsti per la corresponsione delle pensioni di reversibilita', derivanti da matrimoni conclusi con gia' pensionati, "sono volti a garantire, in qualche modo, la serieta' e la genuinita' del tardivo coniugio": In tale prospettiva, non e' arbitrario che a deroga del requisito della durata minima biennale del matrimonio con pensionato ultrasettantaduenne richiesto per la corresponsione del trattamento in questione, il legislatore - nella sua valutazione discrezionale - abbia attribuito rilievo solo a taluni specifici eventi traumatici ( e socialmente apprezzabili) causativi della morte - e non anche alla malattia comune - in quanto ragionevolmente collegati al carattere di maggior violenza od imprevedibilita'. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.7, primo comma, punto ", L. 12 agosto 1962 n. 1338, e successive modificazioni). - cfr. S. n. 139/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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