Corte costituzionale
Ordinanza n. 671/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 671
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 671/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:671
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, ultimo co., legge n. 177 del 29 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 9123
E' espressione della discrezionalita' legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualita' di passaggi e quando un'innovazione legislativa al riguardo non e', in se' irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile, non puo'essere precluso al legislatore il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realta' socio-economica in cui questa e' destinata a calarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, u.c., L. 29 aprile 1976 n. 177 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto limitando alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione da 20 a 15 anni, determinerebbe disparita' di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente primo o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge). - cfr. S.nn. 46/1979, 349/1985, O.n. 92/1987, S.n. 132/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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