Corte costituzionale
Ordinanza n. 658/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 658
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 658/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:658
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, ultimo co., regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- art. 7, comma 2, legge n. 379 del 11 aprile 1955
Parametri
Massime
Massima n. 9172
Ai fini della concessione della pensione privilegiata, la specifica diversita' dei sistemi pensionistici dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali e soprattutto, la diversa natura dei rapporti intercorrenti, nei due casi, tra l'Amministrazione competente a liquidare la pensione ed il dipendente giustifica, senza implicazioni discriminatorie, la disciplina, sub artt. 33 u.c. r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7 comma secondo L. 11/4/1955 n. 379, che, nei confronti dei soli dipendenti di enti locali, pone un termine perentorio (tre anni dalla cessazione del servizio) per la presentazione della correlativa istanza. Ed invero - a differenza dello Stato che eroga la prestazione nei confronti di propri dipendenti - gli istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, amministrando soltanto il rapporto di quiescenza relativo ai rapporti d'impiego di dipendenti di enti locali, hanno l'onere di compiere tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto del trattamento privilegiato senza restare necessariamente vincolati dagli accertamenti compiuti dagli enti datori di lavoro, estranei all'obbligazione pensionistica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, u.c., r.d.l. 3/3/1938 n. 680 e 7, comma secondo, L. 11/4/1955 n. 379, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 73/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali") e l'art. 7, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro") sollevate, in riferimento all'art. 3 Costituzionale, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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