Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 426 del 24 luglio 1973
- art. 3, legge n. 495 del 4 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10239
L'art. 1, comma quarto, del D.L. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito in L. 4 agosto 1973 n. 495),escludendo - secondo il diritto vivente - l'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone agli indici ISTAT per i contratti di locazione non prorogati, non concreta lesione del principio di eguaglianza, in quanto la differenziazione di regime rispetto ai contratti soggetti a proroga corrisponde ad una oggettiva diversita` di situazioni, trattandosi di contratti venuti in essere in momenti cronologicamente diversi e pertanto non suscettibili di unitaria considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma quarto, cit., in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. anche S. n. 225/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 ("Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani", convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Messina, di Thiene e di Padova e dal Tribunale di Genova con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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