Corte costituzionale

Ordinanza n. 598/1988

Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 598

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
598/1988
Data di deposito
31 maggio 1988
Data di decisione
12 maggio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:598

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9159

Il mantenimento dei diritti superficiari agricoli anteriori all'entrata in vigore del codice civile, costituisce scelta che e' espressione dell'insindacabile discrezionalita' legislativa, onde sono manifestamente inammissibili questioni di legittimita' costituzionale risolventisi in una critica della scelta medesima. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 956 cod.civ., nella parte in cui non estende il divieto di proprieta' separata delle piantagioni, anche ai diritti superficiari preesistenti all'entrata in vigore del nuovo c.c. sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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