Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/1988

Corte cost., ord. 19 maggio 1988, n. 582

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
582/1988
Data di deposito
19 maggio 1988
Data di decisione
11 maggio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:582

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 789 del 23 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 9249

Una questione di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto puo' porsi in quanto si assume che questa ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale - in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale in relazione all' art. 3 Cost., che e' diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare - con conseguente manifesta inammissibilita' della questione stessa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianita' di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della L. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze). - cfr. S. nn. 6/1988, 46/1983, 2/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 ("Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari"), sollevata con l'ordinanza 14 giugno 1983 (n. 978 R.O. del 1984) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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