Corte costituzionale
Ordinanza n. 582/1988
Corte cost., ord. 19 maggio 1988, n. 582
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 582/1988
- Data di deposito
- 19 maggio 1988
- Data di decisione
- 11 maggio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:582
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, legge n. 789 del 23 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9249
Una questione di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto puo' porsi in quanto si assume che questa ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale - in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimita' costituzionale in relazione all' art. 3 Cost., che e' diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare - con conseguente manifesta inammissibilita' della questione stessa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianita' di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della L. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze). - cfr. S. nn. 6/1988, 46/1983, 2/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 ("Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari"), sollevata con l'ordinanza 14 giugno 1983 (n. 978 R.O. del 1984) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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