Corte costituzionale

Ordinanza n. 547/1988

Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 547

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
547/1988
Data di deposito
12 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:547

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, penult.co., legge della Regione Veneto n. 30 del 14 luglio 1978

Parametri

  • art. 31, lett.n, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 31, lett.c, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 14, legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Massime

Massima n. 13110

La legge quadro sulla caccia (L. n. 968 del 1977), all'art. 14, nel fissare i principi in tema di 'calendario venatorio', considera contestualmente sia i periodi annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi di caccia esercitate in tempo comunque vietato: conseguentemente, la legge regionale che commini le medesime sanzioni amministrative nei riguardi dell'attivita' venatoria in qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito, non viola i principi fondamentali posti da detta legislazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n.30, denunciato - in riferimento all'art.117 Cost. - nella parte in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto dall'art.31, lett. n) della legge statale n. 968 del 1977, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia e' vietata; nonche' - in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art.31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale n. 968 del 1977, - nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo consentito, ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dai Pretori di Lonigo e di Valdagno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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