Corte costituzionale
Ordinanza n. 547/1988
Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 547
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 547/1988
- Data di deposito
- 12 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:547
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, penult.co., legge della Regione Veneto n. 30 del 14 luglio 1978
Parametri
- art. 31, lett.n, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 31, lett.c, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 14, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
Massime
Massima n. 13110
La legge quadro sulla caccia (L. n. 968 del 1977), all'art. 14, nel fissare i principi in tema di 'calendario venatorio', considera contestualmente sia i periodi annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi di caccia esercitate in tempo comunque vietato: conseguentemente, la legge regionale che commini le medesime sanzioni amministrative nei riguardi dell'attivita' venatoria in qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito, non viola i principi fondamentali posti da detta legislazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n.30, denunciato - in riferimento all'art.117 Cost. - nella parte in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto dall'art.31, lett. n) della legge statale n. 968 del 1977, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia e' vietata; nonche' - in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art.31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale n. 968 del 1977, - nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo consentito, ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dai Pretori di Lonigo e di Valdagno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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