Corte costituzionale
Ordinanza n. 544/1988
Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 544
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 544/1988
- Data di deposito
- 12 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:544
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 10 del 4 maggio 1973
- art. 2, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 10 del 4 maggio 1973
Parametri
- art. 56, comma 2, statuto regione Basilicata
- art. 117, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- legge n. 350 del 22 maggio 1971
- art. 60, comma 1, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 59, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Massime
Massima n. 13106
Spetta alla potesta' legislativa della regione Basilicata, ai sensi dell'art.56, secondo comma del relativo Statuto (L. n. 350 del 1971), la determinazione sia delle modalita' di funzionamento dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali sia dei rapporti di questo con il Consiglio e la Giunta regionale. Al riguardo, la legge regionale 4 maggio 1973, n. 10, pur prevedendo la possibilita' di determinati adempimenti istruttori da parte di tale organo e delle sue sezioni decentrate, non configura, in tema di decorrenza dei termini e di loro sospensione, ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate dagli artt. 59 e 60, l. statale n. 62 del 1953 - espressamente richiamati - ne' di conseguenza, la richiesta di eventuali pareri tecnici da parte degli organi di controllo stessi, prolunga i termini per l'esercizio del loro potere al di la' di quanto previsto dalla predetta normativa statale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, denunziata - per violazione degli artt. 117 e 130 Cost. - in quanto consente all'Organo regionale di controllo e alle sue Sezioni decentrate di richiedere pareri tecnici direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale, prevedendo altresi' che la trasmissione degli atti di detti organi di controllo alle Amministrazioni dello Stato sia attuata tramite il Presidente della Giunta regionale, senza indicare alcun termine per siffatti adempimenti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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