Corte costituzionale
Ordinanza n. 542/1988
Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 542
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 542/1988
- Data di deposito
- 12 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:542
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 23, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 5, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
Parametri
Massime
Massima n. 13103
Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare, non e' dato distinguere tra detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e detenzione di munizioni per arma comune da sparo e, comunque, nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entita', la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue tra l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e l'ipotesi - ritenuta piu' grave - di detenzione di munizioni per arma comune da sparo. - cfr. S. n. 62/1986.
Massima n. 13104
Sono manifestamente infondate, in quanto gia' decise nel senso dell'infondatezza con precedenti sentenze, dalle quali non si rinvengono motivi per discostarsi, le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi comuni da sparo, rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state poi trasportate; dell'art.23 della legge 18 aprile 1975, n.110, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'attenuante di cui all'art.5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. - cfr. S. n. 166/1982, 382/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze