Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/1988

Corte cost., ord. 5 maggio 1988, n. 523

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
523/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:523

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Campania del 2 giugno 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9234

La copertura del contributo all'ente per le ville vesuviane disposta dalla regione Campania mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo all'ente per le ville vesuviane deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della precedente legge regionale n. 335 del 1976. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, denunziata per violazione del princip8io della materia della contabilita' regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville vesuviane", proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del princìpio della materia della contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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