Corte costituzionale
Ordinanza n. 523/1988
Corte cost., ord. 5 maggio 1988, n. 523
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 523/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:523
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Campania del 2 giugno 1977
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 15, ultimo co., legge n. 335 del 19 maggio 1976
Massime
Massima n. 9234
La copertura del contributo all'ente per le ville vesuviane disposta dalla regione Campania mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo all'ente per le ville vesuviane deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della precedente legge regionale n. 335 del 1976. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, denunziata per violazione del princip8io della materia della contabilita' regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville vesuviane", proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del princìpio della materia della contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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