Corte costituzionale
Ordinanza n. 517/1988
Corte cost., ord. 5 maggio 1988, n. 517
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 517/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:517
Norme oggetto del giudizio
- art. 115, codice di procedura penale 1930
- art. 3, comma 9, decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9116
Ai sensi dell'art. 103, cod.proc.pen., la revoca espressa della costituzione di parte civile comporta - alla stregua della costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'obbligo per il giudice d'appello di revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo, per giunta, a quest'ultima, in base al primo comma del detto articolo, la riproposizione della stessa azione civile in sede civile, "salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 115 cod.proc.pen., denunziato - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento del responsabile civile non ha effetto se la costituzione di parte civile viene revocata a norma degli artt.101 e 102 dello stesso codice, prevede che il responsabile civile sia "ipso iure privato della possibilita' di esercitare il proprio diritto di difesa a tutela dei propri interessi nel giudizio di appello, e comunque nell'ambito del processo penale relativamente all'accertamento del fatto e alla responsabilita' dell'imputato").
Massima n. 9117
Secondo il principio affermato in precedente decisione, in tutte le "ipotesi in cui il responsabile civile non e' stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente", l'applicabilita' "nei suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p., relativo al giudicato del giudice penale, importa violazione dell'art. 24 Cost.". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, in L. 26 febbraio 1977, n. 39, denunziato - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui prevede la condanna del responsabile civile ad una sanzione amministrativa a favore dell' I.N.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" - con una sentenza "che potrebbe in ipotesi divenire irrevocabile nei confronti del predetto responsabile civile, anche se, per avventura, nel procedimento penale a carico dell'assicurato si pervenisse all'assoluzione di quest'ultimo": il tutto senza consentire allo stesso responsabile civile, in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile, di partecipare egualmente al giudizio di appello, risultando questo precluso dagli artt. 24 e 25 della legge n. 689 del 1981). - cfr. S.n. 99/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.115 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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