Corte costituzionale
Ordinanza n. 490/1988
Corte cost., ord. 27 aprile 1988, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 490/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 20 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:490
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge n. 555 del 13 giugno 1912
- art. 7, legge n. 123 del 21 aprile 1983
Parametri
Massime
Massima n. 9199
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) si riferisce espressamente ai soli cittadini, e vale per lo straniero soltanto quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali.
Massima n. 9202
Non rientra tra i diritti fondamentali l'acquisto della cittadinanza italiana.
Massima n. 9217
L'automatico acquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con un cittadino costituisce criterio non piu' proponibile, in quanto l'art. 3 della legge 21 aprile 1983 n. 123 - conformandosi alle indicazioni della Corte Costituzionale - riconosce il dovuto valore alla volonta' dell'interessato e rifiuta ogni automatismo sia per il coniuge straniero di sesso maschile che per quello di sesso femminile, in tal guisa affermando la parita' tra uomo e donna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, l. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui esclude l'acquisto automatico della cittadinanza da parte dello straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina).
Massima n. 13015
In tema di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero di cittadino, la disciplina "delle situazioni transitorie" (relative ai matrimoni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 123 del 1983) e' riservata al legislatore, e sarebbe stato irrazionale in tale sede stabilire quell'automatismo che la stessa legge del 1983 ha disconosciuto sia per il coniuge straniero di sesso maschile che per quello di sesso femminile. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, legge 21 aprile 1983 n. 123, nella parte in cui non prevede che lo straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina sotto il vigore della legge n. 555 del 1012 possa optare per l'automatico acquisto della cittadinanza italiana).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 7 della legge 21 aprile 1983 n. 123, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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