Corte costituzionale
Ordinanza n. 487/1988
Corte cost., ord. 27 aprile 1988, n. 487
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 487/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 20 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:487
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 18 del 11 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 9065
La situazione di invalido civile non puo' considerarsi omogenea rispetto a quella di invalido di guerra, in quanto nel secondo caso il fatto invalidante scaturisce da eventi bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi di invalidita' civile. Conseguentemente, la mancata estensione agli invalidi civili, totalmente inabili e non deambulanti, dell'assegno integrativo previsto dall'art. 6, d.P.R. n. 834 del 1981, non viola il principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n. 18).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano, giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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