Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/1988

Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
466/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:466

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9041

E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa nel senso dell'inammissibilita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, L. 24 novembre 1981, n. 689,denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie. - cfr. S.n. 148/84.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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