Corte costituzionale
Ordinanza n. 466/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 466/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:466
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9041
E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa nel senso dell'inammissibilita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, L. 24 novembre 1981, n. 689,denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie. - cfr. S.n. 148/84.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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