Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:459
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9030
La sanzione sostitutiva richiesta dall'imputato puo' essere irrogata dal giudice "anche al di la'dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo grado" e, dunque, pur dopo il compimento dell'istruttoria dibattimentale e della conseguente discussione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e relativa all'art. 77, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui - ad evviso del giudice 'a quo' - disporrebbe la determinazione della pena da sostituire senza possibilita' di effettuare istruttoria e discussione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza del 29 giugno 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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