Corte costituzionale
Ordinanza n. 454/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 454
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 454/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:454
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9023
La finalita'di garantire l'interesse generale a che tutte le armi esistenti nello Stato siano - mediante la catalogazione o l'immatricolazione - piu' agevolamente controllabili da parte dell'autorita' di polizia nonche' di impedire la detenzione di armi altamente insidiose, perche' piu' agevoli da portare o nascondere, rende non irrazionale che in una sola previsione normativa siano state unificate condotte criminose diverse. Cio' tanto piu' in quanto, nel caso, e' pur sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalita' di cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualita' e quantita' dell'oggettiva antigiuridicita' delle previste fattispecie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 23, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sia le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi di cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il numero di matricola gia' impresso da quello di colui che per ignoranza della legge, sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma, non abbia provveduto nel termine prescritto,a far imprimere un numero di matricola). - cfr. S.n. 171/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rovigo con ordinanze del 24 settembre e 1° ottobre 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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