Corte costituzionale
Ordinanza n. 452/1988
Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 452/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:452
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9020
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo al momento del tutto eventuale l'applicazione della norma denunziata nel prosieguo del giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 9, sesto comma, L. n. 171 del 1973, concernente l'attivita' di scarico abusivo nella laguna di Venezia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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