Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1988

Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 452

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
452/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:452

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9020

E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo al momento del tutto eventuale l'applicazione della norma denunziata nel prosieguo del giudizio a quo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 9, sesto comma, L. n. 171 del 1973, concernente l'attivita' di scarico abusivo nella laguna di Venezia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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