Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 11, comma 2, n. 6, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10213
Gli artt. 10, comma secondo, e 11, comma secondo n. 6, della legge di delega n. 825 del 1971, per la riforma tributaria, non violano l'art. 76 Cost., in quanto essi appaiono dettare, in materia di sistema sanzionatorio, princi`pi e criteri direttivi sufficientemente precisi e dettagliati ed assicurano perfettamente la tutela del contribuente in sede contenziosa; in sede amministrativa, infatti, il principio del c.d. giusto procedimento non e` assistito da garanzia costituzionale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11 e 11, comma secondo, n. 6, L. 9 ottobre 1971, n. 825 denunziati sotto il profilo di carenza di delega circa l'indicazione di criteri direttivi in materia si sistema sanzionatorio e di tutela del contribuente in sede amministrativa). - cfr. O. n. 503/1987.
Massima n. 10214
Nel quadro della riforma tributaria rientrava nella discrezionalita` del legislatore delegato, disciplinare la mate- ria, anche, ovviamente, modificando il procedimento di accertamento; a quest'ultimo riguardo, la normativa emanata (art. 58 D.P.R. n. 633 del 1972) risponde senza dubbio ai criteri della semplificazione dei rapporti tributari e del perfezionamento del sistema di sanzioni nonche` assicura la tutela del contribuente. (Manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` dell'art. 58, commi primo e secondo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 denunziato - in riferimento all'art. 76 Cost. - per mancata tutela del contribuente relativamente all' irrogazione delle pene pecuniarie).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, I e II comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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