Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1988

Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
45/1988
Data di deposito
21 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10213

Gli artt. 10, comma secondo, e 11, comma secondo n. 6, della legge di delega n. 825 del 1971, per la riforma tributaria, non violano l'art. 76 Cost., in quanto essi appaiono dettare, in materia di sistema sanzionatorio, princi`pi e criteri direttivi sufficientemente precisi e dettagliati ed assicurano perfettamente la tutela del contribuente in sede contenziosa; in sede amministrativa, infatti, il principio del c.d. giusto procedimento non e` assistito da garanzia costituzionale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11 e 11, comma secondo, n. 6, L. 9 ottobre 1971, n. 825 denunziati sotto il profilo di carenza di delega circa l'indicazione di criteri direttivi in materia si sistema sanzionatorio e di tutela del contribuente in sede amministrativa). - cfr. O. n. 503/1987.

Massima n. 10214

Nel quadro della riforma tributaria rientrava nella discrezionalita` del legislatore delegato, disciplinare la mate- ria, anche, ovviamente, modificando il procedimento di accertamento; a quest'ultimo riguardo, la normativa emanata (art. 58 D.P.R. n. 633 del 1972) risponde senza dubbio ai criteri della semplificazione dei rapporti tributari e del perfezionamento del sistema di sanzioni nonche` assicura la tutela del contribuente. (Manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` dell'art. 58, commi primo e secondo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 denunziato - in riferimento all'art. 76 Cost. - per mancata tutela del contribuente relativamente all' irrogazione delle pene pecuniarie).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, I e II comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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