Corte costituzionale
Ordinanza n. 382/1988
Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 382/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:382
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13667
Secondo l'interpretazione normativa accolta e corrispondente al diritto vivente, l'irreperibilita' - ritualmente accertata - dell'interdicendo non paralizza il corso del procedimento di interdizione ne' l'assenza di tale soggetto implica lesione dei suoi diritti e delle sue ragioni nel relativo giudizio, essendo in esso previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, al fine di garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui e' ispirata la normativa sull'interdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, comma primo, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo comma, c.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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