Corte costituzionale
Ordinanza n. 378/1988
Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 378/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 1, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 13662
La eterogeneita' delle rispettive situazioni giuridiche giustifica che in pendenza di giudizio, la riscossione dell'imposta complementare di maggior valore avvenga per gradi, mentre la riscossione dell'imposta suppletiva sia effettuata per intero, solo dopo la decisione definitiva: nel primo caso sussiste l'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, nel secondo la necessita' dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, primo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).
Massima n. 13663
E' manifestamente infondata, in quanto al riguardo sono tuttora valide le considerazioni gia' svolte in recente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, denunziato - in riferimento all'art. 101, comma primo Cost. - nella parte in cui, escludendo l'applicabilita' al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicita' dell'udienza. Qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta al giudizio di costituzionalita', sarebbe comunque inevitabile l'adeguamento del processo tributario al principio costituzionale di cui al richiamato art. 101. - cfr. S. n. 212/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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