Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1988

Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:363

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13640

La tutela garantita i figli naturali dall'art. 30, comma terzo, Cost., e' circoscritta al rapporto con il genitore la cui paternita' o maternita' e' stata riconosciuta o dichiarata, salvo riflettersi sui rapporti tra i piu' figli naturali del medesimo genitore, in guisa da qualificarli giuridicamente fratelli. L'ingresso del figlio naturale nella famiglia di origine del genitore, per effetto del riconoscimento, non e' invece assicurato dalla suddetta norma costituzionale, costituendo, bensi', questione di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ. "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").

Massima n. 13641

La situazione dei fratelli del genitore naturale non e' paragonabile a quella dei fratelli del genitore legittimo, in quanto, nonostante l'accertamento del rapporto di filiazione naturale, ai primi non compete giuridicamente - 'ex' art. 258 cod.civ. - la qualita' di zii. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ., "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. dall'ordinanza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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