Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/1988
Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:363
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13640
La tutela garantita i figli naturali dall'art. 30, comma terzo, Cost., e' circoscritta al rapporto con il genitore la cui paternita' o maternita' e' stata riconosciuta o dichiarata, salvo riflettersi sui rapporti tra i piu' figli naturali del medesimo genitore, in guisa da qualificarli giuridicamente fratelli. L'ingresso del figlio naturale nella famiglia di origine del genitore, per effetto del riconoscimento, non e' invece assicurato dalla suddetta norma costituzionale, costituendo, bensi', questione di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ. "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").
Massima n. 13641
La situazione dei fratelli del genitore naturale non e' paragonabile a quella dei fratelli del genitore legittimo, in quanto, nonostante l'accertamento del rapporto di filiazione naturale, ai primi non compete giuridicamente - 'ex' art. 258 cod.civ. - la qualita' di zii. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ., "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. dall'ordinanza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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