Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/1988
Corte cost., ord. 24 marzo 1988, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 10660
E' manifestamente inammissibile - per essere gia` stata dichiarata non fondata con precedenti sentenze - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma primo, della l. 20 maggio 1970, n. 300, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost., limitatamente all'inciso "a norma della legge stessa" - in quanto esclude per il lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nei casi di nullita` del licenziamento diversi da quelli previsti dalla l. n. 604 del 1966. - cfr. S. nn. 204/1982, 17/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bisceglie con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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