Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/1988
Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 8, decreto legge n. 370 del 26 luglio 1970
Massime
Massima n. 10609
Non contrasta con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita` di trattamento, che al personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, venga riconosciuto, dagli artt. 82 e 86, ult. co., d.P.R. n. 417 del 1974, ai fini giuridici ed economici, nella misura di un terzo, il servizio di insegnamento di ruolo prestato con decorrenza non anteriore al 1^ luglio 1975, e che, invece, al medesimo personale, il precedente art. 8, d.l. n. 370 del 1970 - piu` favorevolmente - riconosca, ai fini economici, per intero, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato con decorrenze comprese tra il 1970 e il 1972. Le due norme non sono, infatti, compatibili tra loro per diversita` di materia e finalita` (l'art. 8, d.l. n. 370 del 1970 e` disposizione transitoria, volta a riequilibrare la posizione dei presidi, quale personale direttivo, rispetto agli insegnanti, cui erano riconosciuti i servizi pre-ruolo; gli artt. 82 e 86, d.P.R. n. 417 del 1974, hanno invece natura permanente e sono diretti a valutare i servizi di ruolo prestati dai presidi stessi nella carriera non direttiva, non solo agli effetti economici ma anche a quelli giuridici). Peraltro, il riconoscimento parziale degli effetti giuridici dei servizi prestati in carriera inferiore, e` conforme a criteri seguiti, in linea di massima, nella materia del pubblico impiego, ne` la diversita` di decorrenza data al riconoscimento dei servizi pregressi e` sindacabile - sotto il profilo della ragionevolezza - mancando un univoco elemento di comparazione che possa consentire di valutarne l'asserita arbitrarieta`. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980 (r.o. n. 899 del 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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