Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/1988
Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 10608
E' manifestamente inammissibile, per omessa esposizione dei fatti del giudizio (la cui valutazione alla luce dell'art. 18, l. n. 47 del 1985, non e` stata, peraltro, nemmeno effettuata), la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente negoziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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