Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1988

Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/1988
Data di deposito
17 marzo 1988
Data di decisione
10 marzo 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 10608

E' manifestamente inammissibile, per omessa esposizione dei fatti del giudizio (la cui valutazione alla luce dell'art. 18, l. n. 47 del 1985, non e` stata, peraltro, nemmeno effettuata), la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente negoziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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