Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1988

Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
293/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:293

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
  • art. 67, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 86, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 73, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 64, comma 1, lett. a, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 57, comma 1, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 10571

La peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identita` di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento, e pertanto il fatto che la legge, in mancanza dei diretti destinatari della pensione (e, cioe`, del coniuge e dei figli del militare deceduto), subordini il conseguimento del beneficio da parte dei genitori all'effettivo stato di bisogno dei medesimi, non e` ex se irrazionale, ne` e` censurabile in raffronto ad ipotesi (perdita di figlio unico o di piu` figli per causa di guerra) in cui da tale requisito si prescinde, trattandosi, invero, di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalita`, al sindacato di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e relative agli artt. 73, L. 10 agosto 1950 n. 648; 64, comma primo, lett. a), e 67, L. 18 marzo 1968 n. 313; 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12, d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, in quanto, nei riguardi dei genitori del militare deceduto in guerra o per causa di servizio, subordinano la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta alla sussistenza dei requisiti di inabilita` a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), 12 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n. 533), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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