Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/1988

Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
284/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 1760 del 5 luglio 1928

Parametri

Massime

Massima n. 10559

E' manifestamente infondata - in assenza di argomenti o profili nuovi rispetto a quelli gia` esaminati e disattesi con precedente ordinanza di manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che prevede la perseguibilita` d'ufficio del reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario, diversamente da quanto dispone l'art. 388 cod.pen. nel testo sostituito dall'art. 87 della Legge 24 novembre 1981, n. 689). - O.n. 294/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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