Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:281
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10556
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` proposta in via meramente astratta e ipotetica, ovvero quando il giudice a quo ometta di scegliere la norma da applicare nel caso concreto. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 102 e 109 del cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 146/1985, 182/1984, 115/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 30 gennaio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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