Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/1988
Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, lett. b, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 20 agosto 1971
- art. 28, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 3 settembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 10523
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 (integrativo dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10), denunziato in quanto, nella parte in cui esclude dalle agevolazioni per l'accesso all'abitazione chi disponga di una o piu` abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a lire quattrocentomila, comporta una ingiustificata discriminazione tra i percettori di reddito, anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi non utilizzabili direttamente e i percettori di reddito di qualsivoglia altra natura. Infatti, riguardo alla materia, risulta di per se` non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che gia` dispongono di una o piu` abitazioni e se questione puo` porsi in ordine alle specifiche condizioni in presenza delle quali opera l'esclusione, si incorre in apprezzamenti di merito rientranti nella discrezionalita` legislativa. Peraltro, la disciplina in oggetto e` stata gia` riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, contenente nuovi indici patrimoniali di riferimento ai fini di escludere le predette agevolazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 ("Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale di Trento 20 agosto 1971, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze