Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1988

Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett. b, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 20 agosto 1971
  • art. 28, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 3 settembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 10523

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 (integrativo dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10), denunziato in quanto, nella parte in cui esclude dalle agevolazioni per l'accesso all'abitazione chi disponga di una o piu` abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a lire quattrocentomila, comporta una ingiustificata discriminazione tra i percettori di reddito, anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi non utilizzabili direttamente e i percettori di reddito di qualsivoglia altra natura. Infatti, riguardo alla materia, risulta di per se` non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che gia` dispongono di una o piu` abitazioni e se questione puo` porsi in ordine alle specifiche condizioni in presenza delle quali opera l'esclusione, si incorre in apprezzamenti di merito rientranti nella discrezionalita` legislativa. Peraltro, la disciplina in oggetto e` stata gia` riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, contenente nuovi indici patrimoniali di riferimento ai fini di escludere le predette agevolazioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 ("Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale di Trento 20 agosto 1971, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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