Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1988

Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
257/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 10519

Secondo giurisprudenza costante, anche in mancanza di espressa indicazione di legge, la fissazione di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori previsti nei piani edilizi, e` regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 11 Legge 22 ottobre 1971, n. 865). - cfr. S.n. 355/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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