Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/1988
Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 10519
Secondo giurisprudenza costante, anche in mancanza di espressa indicazione di legge, la fissazione di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori previsti nei piani edilizi, e` regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 11 Legge 22 ottobre 1971, n. 865). - cfr. S.n. 355/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze