Corte costituzionale
Ordinanza n. 249/1988
Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 249/1988
- Data di deposito
- 3 marzo 1988
- Data di decisione
- 24 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 62 del 14 febbraio 1974
- art. 79, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 10511
Il fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto, e, in ispecie, di quella prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto in modo di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 79, comma ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 Legge 14 febbraio 1974, n. 62). - S.nn. 42/1977; 108/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze