Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/1988

Corte cost., ord. 3 marzo 1988, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
249/1988
Data di deposito
3 marzo 1988
Data di decisione
24 febbraio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 62 del 14 febbraio 1974
  • art. 79, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959

Parametri

Massime

Massima n. 10511

Il fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto, e, in ispecie, di quella prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto in modo di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 79, comma ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 Legge 14 febbraio 1974, n. 62). - S.nn. 42/1977; 108/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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