Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 10189
La potesta` legislativa concorrente attribuita alla Regione siciliana in materia tributaria consente l'emanazione di leggi di esenzione, purche` queste trovino riscontro nella legislazione nazionale e rispondano alle speciali necessita` del suo territorio; in particolare la condizione posta dalla norma regionale che prevede la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie non conformi agli strumenti urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di un ordinato sviluppo nell'area, in conformita` ad un interesse specifico della Regione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 dello Statuto della Regione siciliana - dell'art. 9 della legge regione Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, richiamato dall'art. 1 della legge regione Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe, secondo cui e` prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie non conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi nonche` alle prescrizioni della licenza di costruzione). - cfr. Sent. n. 158/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. r. siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie) e successive proroghe, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 Statuto della Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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