Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1988

Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
19/1988
Data di deposito
19 gennaio 1988
Data di decisione
13 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1973
  • art. 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10185

La posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e` diversa, dal punto di vista soggettivo, rispetto alla posizione degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici e popolari, onde e` giustificato il diverso trattamento in ordine alla concessione di agevolazioni in materia di imposta di registro; parimenti, non comporta alcuna discriminazione soggettiva il trattamento fiscale di favore previsto per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, attesa la specifica finalita` ad essi assegnata dalla norma censurata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 80, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 32, comma secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendono il trattamento fiscale di favore in materia di imposta di registro a tutte le ipotesi di costruzione di alloggi economici e popolari).

Massima n. 10186

Rientra nell'ambito delle scelte del legislatore stabilire i modi e i limiti dell'attuazione dell'art. 47 Cost., nella parte in cui "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta` del- l'abitazione", in quanto norma che attiene all'indirizzo generale di politica economica dello Stato. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 47 Cost. - dell'art. 80, comma secondo, del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 32, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendono il trattamento fiscale di favore in materia di imposta di registro a tutte le ipotesi di costruzione di alloggi economi- ci e popolari). - cfr. Sent. n. 29/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al precedente punto del dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze