Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1973
- art. 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10185
La posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi - tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. - e` diversa, dal punto di vista soggettivo, rispetto alla posizione degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici e popolari, onde e` giustificato il diverso trattamento in ordine alla concessione di agevolazioni in materia di imposta di registro; parimenti, non comporta alcuna discriminazione soggettiva il trattamento fiscale di favore previsto per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, attesa la specifica finalita` ad essi assegnata dalla norma censurata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 80, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 32, comma secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendono il trattamento fiscale di favore in materia di imposta di registro a tutte le ipotesi di costruzione di alloggi economici e popolari).
Massima n. 10186
Rientra nell'ambito delle scelte del legislatore stabilire i modi e i limiti dell'attuazione dell'art. 47 Cost., nella parte in cui "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta` del- l'abitazione", in quanto norma che attiene all'indirizzo generale di politica economica dello Stato. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 47 Cost. - dell'art. 80, comma secondo, del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 32, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendono il trattamento fiscale di favore in materia di imposta di registro a tutte le ipotesi di costruzione di alloggi economi- ci e popolari). - cfr. Sent. n. 29/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al precedente punto del dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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