Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1988

Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
117/1988
Data di deposito
26 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 30 settembre 1945
  • art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 30 settembre 1945

Parametri

  • art. 105, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 18, Costituzione

Massime

Massima n. 10298

E' irrilevante, e come tale inammissibile, la questione che abbia ad oggetto disposizioni di legge provinciale - quali quelle denunciate - contenenti, nell'ambito di una regolamentazione transitoria, rinvio recettizio (di per se` non illegittimo) al precetto e alle sanzioni previste da norme statali, le quali risultano non piu` applicabili in quanto abrogate da successive leggi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge prov. Trento 9 dicembre 1978, n. 56, denunciati per contrasto con l'art. 105 dello Statuto T.A.A.).

Massima n. 10299

L'assoluto difetto di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza della questione sollevata comporta che se ne ribadisca l'inammissibilita`, gia` dichiarata, in una analoga fattispecie; rinvenendosi ulteriore motivo di inammissibilita` nella stessa censura prospettata, dacche` le norme impugnate non prevedono in alcun modo la delega di funzioni amministrative alla F.I.C. (Federazione italiana caccia), che, ove sussistente, non potrebbe che discendere da norme regolamentari. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 legge reg. T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 - denunciati per contrasto con gli artt. 18, in relazione all'art. 16, e 4, 8 St. T.A.A., nonche` con l'art. 18 Cost. - in quanto, concedendo la gestione delle riserve di caccia alle sezioni provinciali della F.I.C., avrebbero delegato funzioni amministrative a soggetti diversi dagli enti locali, ledendo, inoltre, sia il principio generale dell'ordinamento concernente la "gestione sociale del territorio" sia il pluralismo associativo in campo venatorio). - S. n. 212/1970; O. n. 501/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, della legge prov. Trento 9 dicembre 1978, n. 56 ("Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia"), e degli artt. 2 e 3 legge regionale T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), in riferimento agli artt. 105, 16 e 18 dello Statuto regionale, nonché agli artt. 18 Cost. e 4 e 8 del medesimo Statuto, sollevate dal Pretore di Mezzolombardo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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