Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
- art. 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
- art. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
- art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 30 settembre 1945
- art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 30 settembre 1945
Parametri
- art. 105, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, Costituzione
Massime
Massima n. 10298
E' irrilevante, e come tale inammissibile, la questione che abbia ad oggetto disposizioni di legge provinciale - quali quelle denunciate - contenenti, nell'ambito di una regolamentazione transitoria, rinvio recettizio (di per se` non illegittimo) al precetto e alle sanzioni previste da norme statali, le quali risultano non piu` applicabili in quanto abrogate da successive leggi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge prov. Trento 9 dicembre 1978, n. 56, denunciati per contrasto con l'art. 105 dello Statuto T.A.A.).
Massima n. 10299
L'assoluto difetto di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza della questione sollevata comporta che se ne ribadisca l'inammissibilita`, gia` dichiarata, in una analoga fattispecie; rinvenendosi ulteriore motivo di inammissibilita` nella stessa censura prospettata, dacche` le norme impugnate non prevedono in alcun modo la delega di funzioni amministrative alla F.I.C. (Federazione italiana caccia), che, ove sussistente, non potrebbe che discendere da norme regolamentari. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 legge reg. T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 - denunciati per contrasto con gli artt. 18, in relazione all'art. 16, e 4, 8 St. T.A.A., nonche` con l'art. 18 Cost. - in quanto, concedendo la gestione delle riserve di caccia alle sezioni provinciali della F.I.C., avrebbero delegato funzioni amministrative a soggetti diversi dagli enti locali, ledendo, inoltre, sia il principio generale dell'ordinamento concernente la "gestione sociale del territorio" sia il pluralismo associativo in campo venatorio). - S. n. 212/1970; O. n. 501/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, della legge prov. Trento 9 dicembre 1978, n. 56 ("Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia"), e degli artt. 2 e 3 legge regionale T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), in riferimento agli artt. 105, 16 e 18 dello Statuto regionale, nonché agli artt. 18 Cost. e 4 e 8 del medesimo Statuto, sollevate dal Pretore di Mezzolombardo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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