Corte costituzionale
Ordinanza n. 1163/1988
Corte cost., ord. 29 dicembre 1988, n. 1163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1163/1988
- Data di deposito
- 29 dicembre 1988
- Data di decisione
- 15 dicembre 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1163
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 30-ter, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 15944
Il tribunale di sorveglianza, in sede di giudizio su reclamo avverso il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di sorveglianza, non e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale, avendo il relativo procedimento, come ribadito dalla Corte di cassazione, struttura amministrativa - ulteriormente accentuata dall'entrata in vigore dell'art. 30-ter, l. n. 354 del 1975 - e finalita' volta a regolare la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, con caratteristiche, conseguentemente, ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate. - S. nn. 87/1978, 103/1984, O. n. 166/1984.
Massima n. 15945
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevare la stessa. (v. massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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