Corte costituzionale
Ordinanza n. 1073/1988
Corte cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1073/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1073
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12727
E' manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.379, II co., C.C., nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, "l'equa indennita'" che la norma stessa prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficolta' di amministrazione del patrimonio, sollevata in riferimento all'art.3 Cost. L'"equa indennita'" che, a norma dell'art.379, II co., C.C. il giudice tutelare puo' assegnare al tutore non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore e' gravato a cagione dell'attivita' di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilita' di nominare sostituti. L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quan- tificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche. Non puo' pertanto paragonarsi la gravosita' dell'attivita' di cura dell'incapace, derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale eccedente i doveri d'ufficio, alla gravosita', derivante dall'entita' del patrimonio, dell'attivita' di amministrazione cui il tutore e' personalmente obbligato, al fine di qualificare, alla stregua dell'art.3 Cost., anche la prima come titolo per pretendere una indennita', la quale non avrebbe carattere di indennizzo, ma di compenso per l'opera prestata, compenso che contrasterebbe con il principio dell'art.379, I co., C.C. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze