Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1988

Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/1988
Data di deposito
26 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:104

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10283

Il divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 65/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze