Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/1988
Corte cost., ord. 26 gennaio 1988, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:104
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10283
Il divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 65/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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