Corte costituzionale

Ordinanza n. 1025/1988

Corte cost., ord. 9 novembre 1988, n. 1025

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1025/1988
Data di deposito
9 novembre 1988
Data di decisione
26 ottobre 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1025

Norme oggetto del giudizio

  • art. 195, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 183, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 14032

E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1°, 195, comma 1°, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. nn. 763 e 764/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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