Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1987
Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1987
- Data di deposito
- 3 aprile 1987
- Data di decisione
- 26 marzo 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 35, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 4146
Il sistema delle fonti del diritto della navigazione e la stessa formulazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 implicano che al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione non si applichi la normativa dettata, in via generale, dalla cit. legge n. 604 (che introduce il principio del licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo), bensi` la regola speciale dell'art. 345 cod. nav., il quale da` facolta` all'armatore di risolvere il contratto di arruolamento in qualsiasi tempo e luogo, salvi i diritti spettanti all'arruolato. Peraltro, non sussistono valide ragioni di sicurezza, organizzative o comunque rilevanti al fine di giustificare tale particolare e deteriore disciplina nei confronti dei lavoratori marittimi, rispetto a quella dei lavoratori comuni. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 10 della L. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. 129/1976; 63/1987.
Massima n. 4147
La norma che prevede la tutela reale, con la reintegrazione nel posto di lavoro, del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18 dello statuto dei lavoratori), e` tra quelle di non immediata e diretta applicabilita` al personale navigante delle imprese di navigazione, in quanto l'art. 35 (dello statuto) ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dei principi relativi, pur non conferendo delega legislativa al sindacato, bensi` potesta` negoziale particolarmente idonea alla concreta valutazione delle esigenze del settore. La contrattazione collettiva tuttavia o non e` intervenuta ad eliminare, in materia di tutela reale, lo squilibrio a svantaggio dei marittimi rispetto alle altre categorie di prestatori di opere, o, quando e` intervenuta, non e` riuscita a realizzare risultati appaganti; tanto che la disparita` di trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri prestatori di lavoro non si e` ridotta, ed anzi, nell'ambito dell'intero settore nautico, e` diventata ancora piu` grave. La grave ed ingiustificata diseguaglianza di trattamento cosi` verificatasi comporta, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimita` costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 35, comma terzo, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente di applicare direttamente l'art. 18, nei confronti del personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. n. 129/1976
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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