Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1987

Corte cost., sent. 31 marzo 1987, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1987
Data di deposito
31 marzo 1987
Data di decisione
25 marzo 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 4138

A seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, nessuna distinzione ontologica residua - per oggetto dell'attivita` degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti - tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui all'art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; pertanto - nel rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, comma quarto, c.p.c., "non prevede la pignorabilita` e la sequestrabilita` degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale". - nel senso dell'infondatezza dell'allora proposta questione, v. S. nn. 209/1975 e 49/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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