Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1987
Corte cost., sent. 31 marzo 1987, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1987
- Data di deposito
- 31 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 marzo 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 4138
A seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, nessuna distinzione ontologica residua - per oggetto dell'attivita` degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti - tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui all'art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; pertanto - nel rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, comma quarto, c.p.c., "non prevede la pignorabilita` e la sequestrabilita` degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale". - nel senso dell'infondatezza dell'allora proposta questione, v. S. nn. 209/1975 e 49/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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