Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1987
Corte cost., sent. 27 marzo 1987, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1987
- Data di deposito
- 27 marzo 1987
- Data di decisione
- 24 marzo 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 6, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
Parametri
- art. 4, n.2, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 4126
Gli artt. 4, comma terzo e 6, comma quinto del d.P.R. n. 599 del 1973, non violano il principio - enunciato dalla legge delega n. 825 del 1971 - della tassazione separata, ai fini I.LO.R., dei redditi da fabbricati delle persone giuridiche, ma anzi, lo attuano,rendendone esplicito il significato meno palese; infatti, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio dell'impresa, e` evidente che anch'essi di questa diventano elementi, contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale complessivo, che, secondo il legislatore delegato, e` oggetto di accertamento ai fini dell'I.R.PE.G. e sul quale va poi applicata l'I.LO.R. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 4, comma terzo, e 6, comma quinto, denunciati, per eccesso di delega, in relazione all'art. 40, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 e all'art. 76 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 4, comma terzo, e 6, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione all'art. 4 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e all'art. 75 Cost.: questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza 28 settembre 1979 (n. 861 Reg. ord. 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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