Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1987
Corte cost., sent. 27 marzo 1987, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1987
- Data di deposito
- 27 marzo 1987
- Data di decisione
- 24 marzo 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970
Parametri
- art. 9, regio decreto n. 1293 del 2 settembre 1932
- art. 2, regio decreto n. 1293 del 2 settembre 1932
- art. 73, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 4125
E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sollevata in quanto la rettifica apportata al testo originario della predetta norma (mediante avviso sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 1971) e consistente nell'aver subordinato alla presentazione di una "domanda" la concessione dei benefici economici previsti dalla norma stessa, sarebbe stata introdotta mediante procedura non conforme all'art. 73, comma terzo, Cost. ed agli artt. 2 e 9 del regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non si fa cenno alla effettiva incidenza di tale rettifica sul contenuto del provvedimento, oggetto del giudizio a quo, nel senso di modificarne sostanzialmente la portata, rispetto a quella che il provvedimento medesimo avrebbe avuto, se fosse stato adottato in base al testo originario del citato art. 11 del d.P.R. n. 1079. - v. S.n. 50/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 73, comma terzo, Cost., ed agli artt. 2 e 9 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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