Corte costituzionale
Sentenza n. 625/1987
Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 625
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 625/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 16 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:625
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3976
L'art. 253 e l' art. 263 cod.civ. non sono tra loro comparabili perche` regolano oggetti non omogenei e cioe` l'uno il riconoscimento da parte di un genitore esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello 'status' di legittimo o di legittimato; e l'altro l' impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita`, da parte e del genitore, che ha gia` effettuato il riconoscimento del figlio riconosciuto,e del terzo che vi abbia interesse. Il primo, l'art. 253 c.c., e` ispirato al 'favor' per la stabilita` della famiglia legittima ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o legittimato; l'altro, l'art. 263 c.c., al 'favor' per l'accertamento della verita` biologica del rapporto di filiazione. Non solo il terzo, ma anche l'autore medesimo del riconoscimento e il riconosciuto sono legittimati ad impugnare per difetto di veridicita` il riconoscimento, e ciascuno di essi puo` determinare lo stesso effetto della uscita del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del riconoscimento e della susseguente legittimazione. La illegittimita` costituzionale dell'art. 263 II comma nella parte in cui ammette la impugnativa del riconoscimento, anche dopo la avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, non puo` essere dichiarata ne` in riferimento all'art. 29 Cost. che non ha forza per sostenere un vincolo familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale ne` all' art. 30, III comma, Cost. che non ha forza di conservare ai riconosciuti e legittimati la intangibilita` dello 'status' acquisito se esso venga privato del fondamento della verita` della filiazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - dell'art. 263, secondo comma, cod.civ., nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento, senza limiti di tempo anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse). - v. S.n. 134/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O. n. 1139/1984) e, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21 ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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