Corte costituzionale

Sentenza n. 624/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 624

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
624/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
16 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:624

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, legge n. 127 del 2 aprile 1980
  • art. 3, comma 6, legge n. 127 del 2 aprile 1980

Parametri

Massime

Massima n. 3981

Le disposizioni rivolte a salvaguardare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema previdenziale, le posizioni assicurative ed i diritti acquisiti dalle ostetriche, gia` iscritte all'E.N.P.A.O., prevedendo la facolta`, esercitabile a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, di proseguire l'assicurazione presso l'Ente stesso per i soggetti che godono gia` di altra forma di previdenza obbligatoria assicurano i diritti previdenziali costituzionalmente garantiti. D'altro canto, i diritti gia` acquisiti delle ostetriche che non si siano avvalse della facolta` di prosecuzione sono adeguatamente tutelati mediante la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi solo nel caso in cui non sia maturato il diritto alla pensione, in base all'eta` ed al minimo dei versamenti contributivi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 3, commi sesto e settimo, della legge 2 aprile 1980, n. 127 nella parte in cui non prevede, per le ostetriche iscritte anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'automatica prosecuzione della posizione previdenziale presso l'E.N.P.A.O., in relazione ai contributi gia` versati presso detto Ente ai fini previdenziali e assistenziali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e settimo comma della legge 2 aprile 1980 n. 127 ("Soppressione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali delle ostetriche") in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., sollevata dal Pretore di Lecce (reg. ord. n. 82 del 1986).

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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