Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1987

Corte cost., sent. 2 marzo 1987, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1987
Data di deposito
2 marzo 1987
Data di decisione
25 febbraio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, legge n. 41 del 28 febbraio 1986

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 4, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 64, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 4084

Le norme sul "regime di tesoreria" dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni), non impediscono in alcun modo l'esercizio delle potesta` legislative e amministrative regionali in materia di organizzazione degli uffici, e non esplicano alcuna efficacia nel procedimento di formazione del bilancio regionale. Rispetto al precedente esonero della regione Trentino-Alto Adige dal sistema di tesoreria, la diversa nuova disciplina delle "giacenze", e` ispirata (ad eccezione della materia delle "entrate proprie") dall'esigenza di regolare i flussi finanziari e il contenimento della liquidita`, in relazione ad aspetti unitari del quadro economico-finanziario della comunita` nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 Legge 28 febbraio 1986, n.41, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1 e 16 dello Statuto T.A.A. e 64 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e 3 Cost.). - S.n. 61/1987; 162/1982.

Massima n. 4085

Secondo il sistema delineato nel titolo VI dello Statuto regionale deve ritenersi che alla regione Trentino-Alto Adige sia stata attribuita la potesta` di esigere direttamente e gestire in piena autonomia le "entrate proprie" - cioe` quelle previste dall'art. 72 (che abilita la regione a istituire l'imposta di soggiorno), dall'art. 73, primo comma, (che prevede la facolta` della regione di istituire con legge tributi propri) e dall'art. 74 (che prevede prestiti "interni" ed "esclusivamente garantiti" dalla regione) - conseguenti ad atto deliberativo della Regione fondato sulla valutazione di proprie e peculiari esigenze. Sicche` l'assoggettamento delle "entrate proprie" allo stesso regime delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato - versamento e giacenza presso la tesoreria dello Stato (secondo l'art. 40 della legge n. 119/1981) - non poteva essere disposto senza il preventivo accordo tra Governo e Regione, previsto dall'art. 104 dello Statuto, che richiede una legge "rinforzata" per la modifica delle disposizioni del titolo VI. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - perche` emanato senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 104 dello Statuto - l'art. 35 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 nella parte in cui si riferisce anche alle "entrate proprie" (ex artt. 72, 73, primo comma e 74 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) della Regione Trentino-Alto Adige. - S.n. 61/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", nella parte in cui si riferisce anche alle "entrate proprie" (ex artt. 72, 73, primo comma, e 74 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) della regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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